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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196
Codice in materia di protezione dei
dati personali
(GU n. 174 del 29-7-2003 - Suppl. Ord.n.123 - Testo
in vigore dal 1-1-2004)
INDICE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della
Costituzione; VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo
2001, n. 127, recante delega a Governo per l'emanazione
di un testo unico in materia di trattamento dei dati
personali; VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio
2003, n 14, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria 2002); VISTA la
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni; VISTA la legge 31 dicembre 1996, n.
676, recante delega al Governo in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali; VISTA la direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione dei dati; VISTA la direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della sita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche; VISTA la
preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2003; SENTITO il
Garante per la protezione dei dati
personali; ACQUISITO il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
giugno 2003; SULLA PROPOSTA del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione
pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e
delle finanze, degli affari esteri e delle
comunicazioni;
EMANA il seguente decreto legislativo:
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (Diritto alla protezione dei
dati personali)
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati
personali che lo riguardano.
Art. 2 (Finalità)
1. Il presente testo unico, di seguito denominato
"codice", garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato
assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e
delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei
principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia
delle modalità previste per il loro esercizio da parte
degli interessati, nonché per l'adempimento degli
obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3 (Principio di necessità nel
trattamento dei dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici
sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di
dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite
nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessità.
Art. 4 (Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per: a)
"trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati; b)
"dato personale", qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale; c)
"dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato; d) "dati
sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e)
"dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n.
313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale; f) "titolare", la persona fisica,
la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza; g) "responsabile", la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti
dal titolare al trattamento di dati personali; h)
"incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile; i) "interessato", la persona fisica, la
persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali; l) "comunicazione", il
dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante
del titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione; m) "diffusione", il dare conoscenza
dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione; n) "dato anonimo", il
dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può
essere associato ad un interessato identificato o
identificabile; o) "blocco", la conservazione di dati
personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento; p) "banca di dati",
qualsiasi complesso organizzato di dati personali,
ripartito in una o più unità dislocate in uno o più
siti; q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo
153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,
per: a) "comunicazione elettronica", ogni
informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito
di soggetti tramite un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di
comunicazione elettronica, come parte di un servizio di
radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano
collegate ad un abbonato o utente ricevente,
identificato o identificabile; b) "chiamata", la
connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale; c) "reti di
comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e
altre risorse che consentono di trasmettere segnali via
cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri
mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le
reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito
e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le
reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato; d) "rete pubblica di
comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico; e) "servizio di comunicazione elettronica",
i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e
i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti
previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002; f) "abbonato", qualunque persona fisica,
persona giuridica, ente o associazione parte di un
contratto con un fornitore di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di
tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi
tramite schede prepagate; g) "utente", qualsiasi
persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati
o commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata; h) "dati relativi al traffico", qualsiasi
dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione
di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica o della relativa fatturazione; i) "dati
relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete
di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico; l) "servizio a valore aggiunto", il
servizio che richiede il trattamento dei dati relativi
al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi
dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è
necessario per la trasmissione di una comunicazione o
della relativa fatturazione; m) "posta elettronica",
messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini
trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione,
che possono essere archiviati in rete o
nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il
ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì,
per: a) "misure minime", il complesso delle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza che configurano il livello
minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi
previsti nell'articolo 31; b) "strumenti
elettronici", gli elaboratori, i programmi per
elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o
comunque automatizzato con cui si effettua il
trattamento; c) "autenticazione informatica",
l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure
per la verifica anche indiretta dell'identità; d)
"credenziali di autenticazione", i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati
per l'autenticazione informatica; e) "parola chiave",
componente di una credenziale di autenticazione
associata ad una persona ed a questa nota, costituita da
una sequenza di caratteri o altri dati in forma
elettronica; f) "profilo di autorizzazione",
l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad
una persona, che consente di individuare a quali dati
essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa
consentiti; g) "sistema di autorizzazione", l'insieme
degli strumenti e delle procedure che abilitano
l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli
stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del
richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per: a)
"scopi storici", le finalità di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze
del passato; b) "scopi statistici", le finalità di
indagine statistica o di produzione di risultati
statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici; c) "scopi scientifici", le finalità di
studio e di indagine sistematica finalizzata allo
sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico
settore.
Art. 5 (Oggetto ed ambito di
applicazione)
1. Il presente codice disciplina il trattamento di
dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da
chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un
luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento
di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all'Unione
europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati
nel territorio dello Stato anche diversi da quelli
elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai
fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In
caso di applicazione del presente codice, il titolare
del trattamento designa un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato ai fini
dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei
dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da
persone fisiche per fini esclusivamente personali è
soggetto all'applicazione del presente codice solo se i
dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza
dei dati di cui agli articoli 1 e 31.
Art. 6 (Disciplina del
trattamento)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si
applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto
previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle
disposizioni integrative o modificative della Parte
II.
Titolo II DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere
l'indicazione: a) dell'origine dei dati
personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Art. 8 (Esercizio dei
diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati
con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato,
alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere
esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o
con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti
di dati personali sono effettuati: a) in base alle
disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in
materia di riciclaggio; b) in base alle disposizioni
del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172,
e successive modificazioni, in materia di sostegno alle
vittime di richieste estorsive; c) da Commissioni
parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione; d) da un
soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge,
per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria
e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo
degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari,
nonché alla tutela della loro stabilità; e) ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
delle investigazioni difensive o per l'esercizio del
diritto in sede giudiziaria; f) da fornitori di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in
entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397; g) per ragioni di giustizia, presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio
superiore della magistratura o altri organi di
autogoverno o il Ministero della giustizia; h) ai
sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto
dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere
a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli
articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere
c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di
cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può
avere luogo salvo che concerna la rettificazione o
l'integrazione di dati personali di tipo valutativo,
relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di
tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da
tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del
titolare del trattamento.
Art. 9 (Modalità di
esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile
può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante
può individuare altro idoneo sistema in riferimento a
nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e
in tal caso è annotata sinteticamente a cura
dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche, enti, associazioni od
organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere
da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati
personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a
tutela dell'interessato o per ragioni familiari
meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla
base di idonei elementi di valutazione, anche mediante
atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione
di copia di un documento di riconoscimento. La persona
che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega
copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in
presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di riconoscimento dell'interessato. Se
l'interessato è una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona
fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od
ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è
formulata liberamente e senza costrizioni e può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10 (Riscontro
all'interessato)
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto
ad adottare idonee misure volte, in particolare: a)
ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata
selezione dei dati che riguardano singoli interessati
identificati o identificabili; b) a semplificare le
modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi
preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o
degli incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione
mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi
la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche
la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è
richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su
supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro
trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un
particolare trattamento o a specifici dati personali o
categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati personali che
riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.
Se la richiesta è rivolta ad un esercente una
professione sanitaria o ad un organismo sanitario si
osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma
1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta
particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell'interessato può avvenire anche attraverso
l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti
contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma
intelligibile dei dati non riguarda dati personali
relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati
trattati o la privazione di alcuni elementi renda
incomprensibili i dati personali relativi
all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma
intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia
comprensibile. In caso di comunicazione di codici o
sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i
parametri per la comprensione del relativo
significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non
risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, può essere chiesto un contributo spese
non eccedente i costi effettivamente sopportati per la
ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque
superare l'importo determinato dal Garante con
provvedimento di carattere generale, che può
individuarlo forfettariamente in relazione al caso in
cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la
risposta è fornita oralmente. Con il medesimo
provvedimento il Garante può prevedere che il contributo
possa essere chiesto quando i dati personali figurano su
uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso
uno o più titolari, si determina un notevole impiego di
mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle
richieste ed è confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto
anche mediante versamento postale o bancario, ovvero
mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile
all'atto della ricezione del riscontro e comunque non
oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI
CAPO I REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11 (Modalità del trattamento e
requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento
sono: a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza; b) raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in
altre operazioni del trattamento in termini compatibili
con tali scopi; c) esatti e, se necessario,
aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati; e) conservati in una forma
che consenta l'identificazione dell'interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.
Art. 12 (Codici di deontologia e di
buona condotta)
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie
interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi
delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul
trattamento di dati personali, la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, ne verifica la conformità alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a
garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana a cura del Garante e, con
decreto del Ministro della giustizia, sono riportati
nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei
codici di cui al comma 1 costituisce condizione
essenziale per la liceità e correttezza del trattamento
dei dati personali effettuato da soggetti privati e
pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati
per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei
modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.
Art. 13 (Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le
modalità del trattamento cui sono destinati i
dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati; c) le conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui
all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del
titolare e, se designati, del rappresentante nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il
sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole
l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato
designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli
elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o
di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza
dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio
provvedimento modalità semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di
assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei
dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante,
impossibile.
Art. 14 (Definizione di profili e
della personalità dell'interessato)
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o
amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di
determinazione adottata sulla base del trattamento di
cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
lettera a), salvo che la determinazione sia stata
adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate
garanzie individuate dal presente codice o da un
provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15 (Danni cagionati per
effetto del trattamento)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento
ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in
caso di violazione dell'articolo 11.
Art. 16 (Cessazione del
trattamento)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento i dati sono: a) distrutti; b) ceduti
ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in
termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono
raccolti; c) conservati per fini esclusivamente
personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione; d) conservati o ceduti
ad altro titolare, per scopi storici, statistici o
scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti,
alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e
di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dal comma 1, lettera b), o di altre
disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei
dati personali è priva di effetti.
Art. 17 (Trattamento che presenta
rischi specifici)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per
i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la
dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei
dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che
può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed
accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove
prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1
sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi
sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica
preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche
in relazione a determinate categorie di titolari o di
trattamenti, anche a seguito di un interpello del
titolare.
CAPO II REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI
PUBBLICI
Art. 18 (Principi applicabili a
tutti i trattamenti effettuati da soggetti
pubblici)
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti
i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte
di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i
presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice,
anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché
dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo
25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19 (Principi applicabili al
trattamento di dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari)
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico
riguardante dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una
norma di legge o di regolamento che lo preveda
espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico
ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista
da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di
tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali
e può essere iniziata se è decorso il termine di cui
all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la
diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico
a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da
parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente
quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.
Art. 20 (Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono
specificati i tipi dì dati che possono essere trattati e
di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante
interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge
specifica la finalità di rilevante interesse pubblico,
ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni
eseguibili, il trattamento è consentito solo in
riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati
e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il
trattamento, in relazione alle specifiche finalità
perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare
adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai
sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su
schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attività,
tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge,
che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico
e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili. Il trattamento è consentito solo se il
soggetto pubblico provvede altresì a identificare e
rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi
di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata
periodicamente.
Art. 21 (Principi applicabili al
trattamento di dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di
soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e
4, si applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22 (Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili e giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base
alla quale è effettuato il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o
di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di
regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere
c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati
sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto
alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con
riferimento ai dati che l'interessato fornisce di
propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati
sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto
agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti
pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati
e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che
per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene. Specifica
attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in
elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è
autorizzato ad accedervi e permettono di identificare
gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da altri
dati personali trattati per finalità che non richiedono
il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le
modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in
elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di
strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni
di trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalità per le quali il trattamento è consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti
di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a
definire il profilo o la personalità dell'interessato.
Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e
giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e
giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati
solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di
cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di
dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da
espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo
recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati,
dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI
PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23 (Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con
il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento
ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è
espresso liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è documentato
per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando
il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24 (Casi nei quali può essere
effettuato il trattamento senza consenso)
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il trattamento: a) è
necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione
del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato; c) riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che
le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria
stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei
dati; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di
attività economiche, trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e
industriale; e) è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2; f) con esclusione della
diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale; g) con esclusione
della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal
Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un
terzo destinatario dei dati, anche in riferimento
all'attività di gruppi bancari e di società controllate
o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le
libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell'interessato; h) con esclusione della
comunicazione all'esterno e della diffusione, è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a
soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad
aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo
statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di
utilizzo previste espressamente con determinazione resa
nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13; i) è necessario, in conformità ai
rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A),
per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto
previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati.
Art. 25 (Divieti di comunicazione e
diffusione)
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate,
oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o
dall'autorità giudiziaria: a) in riferimento a dati
personali dei quali è stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 11, comma 1, lettera e); b) per
finalità diverse da quelle indicate nella notificazione
del trattamento, ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di
dati richieste, in conformità alla legge, da forze di
polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di
informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai
sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa
o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
Art. 26 (Garanzie per i dati
sensibili)
1. I dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante,
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti
dal presente codice, nonché dalla legge e dai
regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni,
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento: a)
dei dati relativi agli aderenti alle confessioni
religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità
di natura esclusivamente religiosa hanno contatti
regolari con le medesime confessioni, effettuato dai
relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti,
sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori
delle medesime confessioni. Queste ultime determinano
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati,
nel rispetto dei principi indicati al riguardo con
autorizzazione del Garante; b) dei dati riguardanti
l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere
sindacale o di categoria ad altre associazioni,
organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o
di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione
del Garante: a) quando il trattamento è effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti
e movimenti politici, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo,
relativamente ai dati personali degli aderenti o dei
soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti
regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre
che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e
l'ente, associazione od organismo determini idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati,
prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei
dati con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo
13; b) quando il trattamento è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un
terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; c)
quando il trattamento è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve
essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile; d) quando è necessario per adempiere a
specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria per la
gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di
igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di
previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del
codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
Art. 27 (Garanzie per i dati
giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di
privati o di enti pubblici economici è consentito
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalità di interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
TITOLO IV SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL
TRATTAMENTO
Art. 28 (Titolare del
trattamento)
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona
giuridica, da una pubblica amministrazione o da un
qualsiasi altro ente, associazione od organismo,
titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o
l'unità od organismo periferico che esercita un potere
decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle
modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza.
Art. 29 (Responsabile del
trattamento)
1. Il responsabile è designato dal titolare
facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra
soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili più soggetti, anche
mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono
analiticamente specificati per iscritto dal
titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento
attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il
quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla
puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2
e delle proprie istruzioni.
Art. 30 (Incaricati del
trattamento)
1. Le operazioni di trattamento possono essere
effettuate solo da incaricati che operano sotto la
diretta autorità del titolare o del responsabile,
attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e
individua puntualmente l'ambito del trattamento
consentito. Si considera tale anche la documentata
preposizione della persona fisica ad una unità per la
quale è individuato, per iscritto, l'ambito del
trattamento consentito agli addetti all'unità
medesima.
Titolo V SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I MISURE DI SICUREZZA
Art. 31 (Obblighi di
sicurezza)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono
custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
Art. 32 (Particolari
titolari)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi
dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative
adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la
sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati
relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e
delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma
di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati
personali richiede anche l'adozione di misure che
riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo,
su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è
definita dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati
e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare
rischio di violazione della sicurezza della rete,
indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito
di applicazione delle misure che il fornitore stesso è
tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i
possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga
informativa è resa al Garante e all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33 (Misure minime)
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza
di cui all'articolo 31, o previsti da speciali
disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque
tenuti ad adottare le misure minime individuate nel
presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3,
volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei
dati personali.
Art. 34 (Trattamenti con strumenti
elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato con
strumenti elettronici è consentito solo se sono
adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B), le seguenti misure
minime: a) autenticazione informatica; b) adozione
di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di
autorizzazione; d) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione
o alla manutenzione degli strumenti elettronici; e)
protezione degli strumenti elettronici e dei dati
rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
|